Art. 5.

      1. Al comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «acquisiti a norma dell'articolo 268, comma 6,».
      2. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «tuttavia» sono inserite le seguenti: «, in ogni stato e grado del procedimento,».